Morta nella piscina condominiale: chi risponde a titolo di responsabilità?

2022-08-13 06:17:28 By : Mr. kevin yan

I genitori ed i fratelli di una bambina morta nella piscina condominiale, dopo essere rimasta incastrata con il braccio all’interno del foro della pompa di aspirazione, citano dinnanzi al Tribunale di Brescia il Condominio e la Ditta manutentrice della piscina che a loro volta chiamano in causa le rispettive Compagnie di assicurazione.

Il giudizio viene riunito a quello promosso dai nonni nei confronti dei medesimi convenuti.

Nel corso del giudizio l’assicurazione della Ditta manutentrice risarcisce gli attori con la somma di €.780.000,00.

Il Tribunale di Brescia, ritenuto il Condominio responsabile, nega il fortuito non ravvisabile nel comportamento della bambina e nega l’esimente dell’avere appaltato la manutenzione: condanna, dunque, il Condominio e la Ditta manutentrice in concorso di colpa al 50% ritenendo altresì sussistente una colpa della minore nella misura del 15%; liquida il danno in favore del fratello e della madre e respinge le domande dei nonni, non conviventi, perché carenti sotto l’aspetto probatorio.

L’assicurazione del Condominio propone appello principale, impugnano con appello incidentale il Condominio, la Ditta manutentrice, i genitori ed i fratelli della bambina.

La Corte esamina la responsabilità a diverso titolo attribuibile ai soggetti coinvolti nell’evento, con particolare riguardo agli elementi caratterizzanti la responsabilità del Condominio quale custode ex art. 2051 c.c. nonché ex art. 2043 c.c.

All’esito, conferma sostanzialmente la pronuncia del Tribunale limitandosi a riformarla solo con riferimento alla corresponsabilità della minore statuita in primo grado, che la Corte ritiene invece di porre a carico della madre nella medesima percentuale del 15%.

La Corte territoriale, in particolare, si sofferma sulle risultanze tecniche ricavate dalla CTU svolta in sede penale, da cui è emerso :

Per tali ragioni, i Giudici di secondo grado hanno ritenuto ascrivibile alla madre, e non alla bambina morta nella piscina condominiale, una quota di responsabilità pari al 15%, in considerazione del fatto che conosceva il gioco della figlia, ma ignorava l’ amovibilità della grata e la presenza della potente pompa di aspirazione sottostante.

Nei confronti del Condominio, la Corte ne ha censurato il comportamento, poiché soggetto obbligato a vigilare ed adottare tutte le misure necessarie affinché le cose comuni non rechino pregiudizio ad alcuno, evidenziando anche la sussistenza di una condotta illecita nell’accertata amovibilità della grata con conseguente responsabilità aquiliana.

Alla stessa stregua viene attribuita una pari responsabilità ex art. 2043 c.c. in capo alla Ditta manutentrice per l’omessa ordinaria diligenza nell’adozione delle cautele atte ad impedire un uso anomalo della grata, essendo noto il rischio rappresentato dalle condizioni e dalla posizione della medesima.

Relativamente al ristoro dei danni viene ritenuta congrua e corretta la liquidazione operata dal primo Giudice per i genitori e il fratello della bambina deceduta.

Egualmente congruo, così come giustificato dal primo Giudice, l’aumento in favore della madre e del fratello presenti al fatto di rispettivi €.100.000,00 ed €.50.000,00.

La decisione qui a commento si presenta particolare per i diversi profili di responsabilità dei soggetti coinvolti (Condominio, Ditta manutentrice e genitori della bambina).

E’ stato abbandonato il risalente orientamento che con riferimento ai danni provocati dall’utilizzo della piscina riportava la responsabilità nell’esercizio di attività pericolose ex art. 2050 c.c. che ora viene ricondotto alle ipotesi di cose in custodia.

Nella pronuncia la Corte, confermando l’impostazione del Giudice di primo grado, valuta accuratamente i diversi titoli di responsabilità a carico del genitore, per un modesta culpa in vigilando, della Ditta manutentrice, per l’omessa ordinaria diligenza nell’adozione delle cautele atte ad impedire l’uso anomalo della grata e del Condominio per l’omessa vigilanza e custodia cui è tenuto quale soggetto che ha disposto il mantenimento della struttura nonché per aver omesso qualsiasi avvertimento circa la presenza del grave pericolo.

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