Tombini saltati e danni

2022-04-29 09:06:28 By : Ms. Summer zhao

È un fatto di cronaca ricorrente che le piogge provocano notevoli danni agli edifici; le cause sono molteplici, molto spesso laddove non si è in presenza di esondazioni di fiumi e torrenti i danni provengono dalle condotte fognarie pubbliche e non di rado dai tombini saltati per la pressione delle acque. Di fronte a situazioni del genere chi dev'essere considerato responsabile e di conseguenza chi è tenuto a risarcire i danni? In un caso risolto dal Tribunale di Palermo con la sentenza n. 3423 del 20 giugno 2014, un condomino, vistasi allagata la propria cantina dalle acque luride provenienti dalla fogna comunale, chiedeva i danni al Comune quale proprietario delle condotte. Il Tribunale gli ha dato ragione condannando l'ente pubblico al risarcimento del danno; vediamo perché il giudice siciliano è giunto a questa conclusione.

L'art. 2051 c.c. afferma che il custode delle cose è responsabile per i danni da queste provenienti, salvo il caso in cui sia in grado di dimostrare che dipendano da un fattore a lui non addebitabile, il così detto caso fortuito. La norma appena menzionata prevede un'ipotesi di responsabilità obiettiva; in sostanza il proprietario del bene, o comunque chi ne ha la custodia risponde dei danni provenienti dal bene medesimo anche se non ha colpa, ossia anche se non l'ha voluto o se non v'è stata trascuratezza nella custodia (cfr. tra le tante Cass. 25 luglio 2008 n. 20427). V'è differenza tra la figura del proprietario e quella del custode? In alcuni casi, sì; alcuni esempi aiuteranno a comprendere perché. Si pensi all'appartamento dato in locazione: il proprietario resta sempre responsabile, ma il conduttore, che detiene il bene, non può dirsi estraneo rispetto ad eventuali responsabilità. In tal senso è stato detto che il primo risponde dei danni provenienti da quelle parti d'impianto sulle quali l'inquilino non ha diretto controllo (es. tubature incassate nei muri), mentre quest'ultimo è responsabile dei danni provenienti da tutte quelle cose che sono sotto la sua vigilanza (es. tubi flessibili). Affinché possa trovare applicazione la norma non è necessario che la cosa dalla quale proviene il danno abbia un'intrinseca pericolosità, essendo sufficiente che la stessa sia stata origine del danno stesso e non semplice mezzo di propagazione (cfr. Trib. Roma 18 settembre 2014 n. 18480). Nei casi di danni da cose in custodia, stante la particolare forma di responsabilità (obiettiva), il danneggiato è chiamato a provare il danno (sia in termini di reale esistenza, sia in termini di pregiudizio economico) e il nesso causale tra esso e la cosa custodita. In tema di infiltrazioni, ad esempio, bisognerà provare l'infiltrazione, il pregiudizio economico causato e la sua provenienza dalla cosa custodita. Il fatto che si tratti di responsabilità oggettiva esonera il danneggiato dall'onere di provare il dolo o la colpa del danneggiante; spetterà a quest'ultimo, se in grado, di dimostrare che il fatto dannoso è accaduto in ragione di un fatto fortuito, ossia di un evento imprevisto ed imprevedibile che non avrebbe potuto in nessun modo eliminare; in tal caso, infatti, la cosa diventa mero strumento di causazione dell'evento dannoso e non più fatto generativo dello stesso. Questo l'ambito generale di applicazione dell'art. 2051 c.c.

Nell'ipotesi di danno proveniente dalla fognatura pubblica, il Comune può essere considerato responsabile? Per il Tribunale di Palermo sì, al di là del fatto che quell'impianto fosse stato dato in manutenzione ad un'impresa esterna. Nel caso risolto dalla sentenza n. 3423, un condomino, si diceva in precedenza, lamentava l'allagamento della sua cantina causato dalla fognatura pubblica tracimata. Il giudice al termine della causa ha ritenuto provata questa circostanza (il così detto nesso causale tra evento e danno) e ha addebitato la responsabilità al Comune. Motivo? Secondo il magistrato palermitano è fatto pacifico, anche in seno alla Corte di Cassazione, che il dovere di custodia e la connessa responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. restano in capo al proprietario della cosa anche se la custodia sulle cose (ossia il potere di fatto sulle medesime) risulti anche solo parzialmente trasferito a terzi, poichè è comunque incombente sul proprietario il dovere di sorveglianza. In sostanza, si legge in sentenza, se è vero che l'ente comunale nella gestione del servizio istituzionale può avvalersi di società private per l'espletamento, è altresì vero che in tal caso non si determina un trasferimento totale del potere fisico sulla cosa, pertanto, non rileva, la circostanza che il Comune abbia affidato la gestione dei servizi di manutenzione e gestione della rete fognaria, avendo tale fatto rilevanza nei rapporti interni tra l'ente pubblico e l'appaltatore del servizio. Insomma secondo il Tribunale Palermo, il Comune risponde comunque del danno, salvo diritto di rivalsa.

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